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La funzione del Notaio

I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti (art. 1 legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Ai notai e` concessa anche la facoltà di:

→ sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;

→ Rilasciare, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno, oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari.

→ ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale ;

→ ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario;

→ procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:

      a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;

      b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini del Codice di procedura civile;

      c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;

I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

L’ATTO PUBBLICO NOTARILE

L'atto notarile pubblico (cosiddetto “rogito”, dal latino rogare, redigere un contratto) è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio che in quanto pubblico ufficiale è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e` formato (art. 2699 codice civile).

L’EFFICACIA DELL'ATTO PUBBLICO

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 codice civile).

Il notaio, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto (ad esempio attesta falsamente di aver letto tutto l’atto) o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, commette il reato di falsità ideologica ed è punito con la reclusione da tre a dieci anni (articoli 479 e 476 c.p.)

LA VIGILANZA SUI NOTAI

Il Ministro della Giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari e può ordinare le ispezioni che creda opportune. La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori della Repubblica, nei limiti delle rispettive giurisdizioni (art. 127 legge 16 febbraio 1913 n. 89).