LA FUNZIONE DEL NOTAIO - RICHIESTE FORMALITA'

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto (art. 47 legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e puo' raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento (art. 49 legge 16 febbraio 1913 n. 89)

L'atto notarile reca la intestazione: REPUBBLICA ITALIANA

L'atto deve contenere:

→ l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui e' ricevuto;
→ il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo e' iscritto;
→ il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti. Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto
     per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante.
     La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;
→ la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
→ l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;
→ la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre. Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno
     designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro
     confini, in modo da accertare la identita' degli immobili stessi;
→ l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;
→ la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei
     testimoni, se questi siano intervenuti. Il notaro non potra' commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo cio' che dispone il Codice civile
     in ordine ai testamenti.
     La lettura delle scritture e dei titoli inserti puo' essere omessa per espressa volonta' delle parti, purche' sappiano leggere e scrivere.
     Di tale volonta' si fara' menzione nell'atto;
→ la menzione che l'atto e‘ stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
→ la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro. Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o
      non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;
→ per gli atti di ultima volonta', l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sara' pure fatta, quando le parti lo richiedano,
      o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;
→ negli atti contenuti in piu' fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro,
      eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali. Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti       nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati (art.51 legge 16 febbraio 1913 n. 89).

La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo (art. 52 legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

→ cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

→ portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

→ fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonche` della lettura delle postille stesse
     se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.


Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute (art. 53 legge 16 febbraio 1913 n. 89).

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando pero` le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto puo` essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come e` stabilito nell'art. 51.

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potra` tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'inteprete, che sara` scelto dalle parti. L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non puo` essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sara` fatta menzione nell'atto. Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, bastera` che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera. L'atto sara` scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovra` porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come e` disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovra` sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione (artt. 53 e 54 legge 16 febbraio 1913 n. 89).


E` vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalita` ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullita` per sentenza della competente autorita` giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice (art. 59 legge 16 febbraio 1913 n. 89).