Donazioni senza più rischi
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.
L’articolo 44 della Legge 182/2025 ha semplificato le norme che disciplinano la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni stabilendo che:
- Colui che ha comprato un bene da chi lo aveva a sua volta ricevuto in donazione, non corre più il rischio di doverlo restituire agli eredi legittimari di chi aveva fatto la donazione. I legittimari potranno solo chiedere al donatario che avesse venduto a terzi il bene ricevuto in donazione, di compensarli in denaro nei limiti in cui fosse necessario per integrare la quota ad essi riservata.
- La nuova norma si applica automaticamente a tutte le donazioni fatte da soggetti che siano deceduti a partire dal 18 dicembre 2025.
- Per le donazioni fatte da soggetti deceduti prima del 18 dicembre 2025, la nuova norma non si applica solo se:
- a quella data fosse già stata notificata e trascritta la domanda giudiziale di riduzione della donazione da parte dei legittimari
- a domanda giudiziale di riduzione della donazione da parte dei legittimari venga notificata e trascritta entro il 18 giugno 2026
- i legittimari notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione entro il 18 giugno 2026.
https://www.notariato.it/it/news/donazioni-approvata-la-riforma-promossa-dal-notariato/
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