Costituzione del diritto di usufrutto e cessione della nuda proprietà del medesimo immobile – trattamento fiscale –art. 67 del TUIR

Con l'articolo 1, comma 1-bis. del Decreto Legge 17 giugno 2025 , n. 84 (Disposizioni urgenti in materia fiscale) convertito in legge con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 10, il legislatore ha stabilito che:
"Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla
concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile
costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il
soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come
plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni
temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto
reale sul bene."
Di fatto risolvendo la questione che era stata posta dalla Agenzie delle Entrate con la risposta ad interpello che segue.
Con la Risposta ad Interpello n. 133/2025, la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nella particolare ipotesi in cui oltre alla costituzione del diritto di usufrutto venga ceduta ad un terzo, diverso dal soggetto usufruttuario, la nuda proprietà del medesimo bene immobile:
· il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto costituisce reddito diverso ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 71, comma 2;
· la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell'abitazione è tassabile ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo i criteri di cui al successivo articolo 68, nell'ipotesi in cui la cessione avvenga entro cinque anni dall'acquisto (cfr. anche risoluzione dell'8 agosto 2007, n. 213/E).
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